Un regolamento del 2011 obbliga i ristoratori ad evidenziare sui menu l'eventuale presenza di allergeni
14-03-2016
Il 13 dicembre 2014, č entrato in vigore l'obbiligo di mettere a conoscenza il consumatore sull’eventuale presenza di allergeni, nei prodotti venduti o offerti in tutti i pubblici esercizi, dai supermercati ai ristoranti, in base al regolamento N. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti.
Il provvedimento fortemente voluto dall’Unione europea, tutela, in particolare, quella categoria di consumatore che soffre di intolleranze e/o di allergie alimentari. L’obbligo riguarda le aziende che producono alimenti, ma anche i ristoranti, i bar, le pasticcerie, le tavole calde, le mense, le bancarelle, persino compagnie aeree e ferroviarie; in sintesi, tutti gli esercizi che vendono e/o offrono prodotti alimentari.
I ristoranti, come tutti gli altri esercizi pubblici, sono quindi ora obbligati a informare i propri clienti circa la presenza degli allergeni indicati nel nuovo regolamento, lo faranno inserendo le informazioni sul menu.
La norma riguarda 14 sostanze:
Cereali che contengono glutine e prodotti derivati, con alcune eccezioni.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce, con un paio di eccezioni.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, con alcune eccezioni.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), con alcune eccezioni.
Frutta a guscio e derivati, con eccezione della frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di senape e prodotti a base di semi di senape.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg per chilo o per litro.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Giulia Leo